Diritto di famiglia

Assistenza legale per separazione e divorzio a Novara

Assistenza legale per separazione e divorzio a Novara

Il diritto di famiglia ha per oggetto status e rapporti giuridici riguardanti le persone che costituiscono, per legge, una famiglia. Non si prende in considerazione solamente l'interesse del singolo individuo, ma dell'intero gruppo di famiglia. E partendo dai rapporti familiari derivano diritti soggettivi.
Lo studio degli avvocati Laura Negri e Daniela Negri di Novara opera con pluridecennale esperienza nel campo del diritto di famiglia, fornendo assistenza legale per separazioni, divorzi, modifiche dei provvedimenti di separazione o divorzio e ricorso per l’affidamento e il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
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Separazione dei coniugi con l'assistenza dell'avvocato

L'assistenza legale per la separazione personale dei coniugi può essere offerta dallo Studio Negri di Novara ricorrendo a una delle seguenti procedure (tra loro alternative):

Ricorso al tribunale

I coniugi, con l’assistenza dell’avvocato, presentano un ricorso al Tribunale per regolare i loro rapporti patrimoniali e non. Possono, infatti, sussistere in alcuni casi i presupposti per il versamento, da parte di un coniuge all’altro, di un contributo al mantenimento. In caso di presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, verrà, inoltre, regolato il loro diritto al mantenimento e le modalità e le tempistiche con le quali i figli staranno con un genitore e con l’altro. 
I genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere i figli e di prestare loro i mezzi necessari per soddisfare i bisogni fondamentali. Per i figli minori vige la regola dell’affido condiviso tra i due genitori. L’affido esclusivo a uno solo dei due genitori è l’eccezione e viene applicata solo quando il Giudice ritiene che l’affidamento a entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minore.
Ognuno dei genitori dovrà contribuire al mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il mantenimento dei genitori sarà proporzionato ai redditi di ognuno di loro e al tempo di permanenza dei figli presso uno e l’altro genitore.
La casa coniugale sarà assegnata al genitore “collocatario” della prole, ovvero a quel genitore con il quale i figli vivranno abitualmente.
La separazione può essere consensuale, quando i coniugi trovano un accordo che può essere raggiunto con l’assistenza legale dell’avvocato nel corso della separazione, oppure giudiziale, quando uno dei coniugi promuove, sempre a mezzo del legale, avanti al Tribunale il giudizio di separazione ed è il Tribunale a regolare i rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli, emettendo alla fine del giudizio la sentenza di separazione giudiziale. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SIA PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE CHE PER QUELLA GIUDIZIALE:
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, da richiedere presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio
  • Autocertificazione su modulo fornito dall’avvocato
  • Ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi

Negoziazione assistita

In alternativa al ricorso al Tribunale, lo Studio Negri di Novara offre assistenza legale per la separazione mediante procedura di negoziazione assistita, che prevede una vera e propria trattativa tra i coniugi, assistiti ciascuno da un avvocato. Qualora si raggiungesse un accordo, lo stesso verrà poi sottoposto dagli avvocati alla Procura della Repubblica, senza necessità che i coniugi compaiano davanti al Giudice. 
Nel caso in cui non ci siano figli minori, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la Procura della Repubblica, rappresentata dal Pubblico Ministero, emetterà il nulla osta e la separazione avrà la stessa efficacia di quella raggiunta avanti al Tribunale.
In caso di presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti il Pubblico Ministero dovrà accertarsi che gli accordi raggiunti dai coniugi tutelino gli interessi dei figli. Se li riterrà tutelati, emetterà un’autorizzazione e la separazione avrà la stessa efficacia di quella raggiunta avanti al Tribunale. Solo nel caso in cui il Pubblico Ministero ritenga non sufficientemente tutelati gli interessi dei figli, trasmetterà gli atti al Tribunale che fisserà un’udienza di comparizione dei coniugi per trovare una soluzione adeguata di tutela dei figli.
Uno dei vantaggi della procedura di negoziazione assistita è la maggiore celerità rispetto alla procedura avanti al Tribunale.


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA:
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, da richiedere presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio
  • Stato di famiglia e certificato di residenza (di entrambi se non si tratta di residenza comune)

Effetti della separazione

Il vincolo matrimoniale è attenuato. I coniugi assumono lo status giuridico di coniugi separati. Cessa la convivenza; se esistente in corso di matrimonio, cessa la comunione legale dei beni. 
I coniugi rimangono però potenziali eredi l’uno dell’altro, in quanto il vincolo matrimoniale non è sciolto. Per lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale si dovrà ricorrere al divorzio.

Divorzio con l'assistenza dell'avvocato

I coniugi che sono già addivenuti alla separazione personale possono chiedere allo Studio Negri di Novara assistenza legale per il divorzio, che consente di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.

Il divorzio può essere chiesto dopo 6 mesi dalla separazione consensuale e dopo 1 anno dalla separazione giudiziale. Il termine decorre in entrambi i casi dalla comparizione dei coniugi davanti al Tribunale o dalla data del nulla osta nel caso di negoziazione assistita.
Presupposto essenziale è che durante questo periodo i coniugi abbiano vissuto ininterrottamente separati.
Parlare di divorzio è, però, generico. In realtà si tratta di:
  • scioglimento del matrimonio: qualora i coniugi si siano sposati solo davanti all’autorità civile secondo le regole dell’ordinamento italiano;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso: quando i coniugi si sono sposati con rito religioso.
Come per la separazione anche per il divorzio vi sono due procedure alternative:

Ricorso al tribunale

I coniugi, con l’assistenza dell’avvocato, presentano ricorso al Tribunale per sentire dichiarare lo scioglimento/cessazione del matrimonio e per confermare o rivedere le condizioni economiche stabilite con il giudizio di separazione.
Il divorzio può essere congiunto, quando i coniugi trovano un accordo che può essere raggiunto con l’aiuto dell’avvocato, oppure giudiziale; in caso di mancato accordo, uno dei due coniugi potrà promuovere, sempre a mezzo del legale, avanti al Tribunale il giudizio per divorzio. Alla fine del giudizio il Tribunale emetterà sentenza di divorzio, regolando i rapporti economici tra gli ex coniugi e quelli tra genitori e figli. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SIA PER IL DIVORZIO CONGIUNTO CHE PER IL DIVORZIO GIUDIZIALE:
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio, da richiedere presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio
  • Copia autentica del verbale di separazione omologato (se la separazione è stata consensuale) oppure copia autentica della sentenza di separazione (se la separazione è stata giudiziale) o copia autentica dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (se si è fatto ricorso alla negoziazione assistita)
  • Autocertificazione su modulo fornito dall’avvocato
  • Ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi.

Negoziazione assistita

Lo Studio Negri potrà assistervi nella procedura alternativa della negoziazione assistita al fine di ottenere il divorzio, per la quale valgono tutte le considerazioni fatte quando la medesima procedura è utilizzata per la separazione. L’accordo raggiunto e munito di nulla osta avrà la stessa validità della sentenza di divorzio ottenuta avanti al Tribunale. Maggiori dettagli.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA:
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio, da richiedere presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio
  • Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambe le parti
  • Copia autentica del verbale di separazione omologato (se la separazione è stata consensuale) oppure copia autentica della sentenza di separazione (se la separazione è stata giudiziale) o copia autentica dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (se si è fatto ricorso alla negoziazione assistita)

Effetti del divorzio

Cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi gli ex coniugi non sono più potenziali eredi l’uno dell'altro; la moglie perde il cognome del marito, i coniugi riacquistano la libertà di stato e possono, quindi, risposarsi.

Modifiche dei provvedimenti di separazione o divorzio

Tutti i provvedimenti assunti in ambito di separazione e divorzio (anche quelli ottenuti in seguito alla procedura di negoziazione assistita), sono suscettibili di essere modificati, purché siano subentrati fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati assunti i provvedimenti iniziali (ad esempio, può essere richiesta la modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento disposto a favore del figlio o del coniuge, qualora siano modificate le condizioni economiche del soggetto erogante l’assegno o del soggetto che lo percepisce).
La modifica potrà essere richiesta in via alternativa al Tribunale o tramite la procedura di negoziazione assistita.
La documentazione necessaria è quella volta a dimostrare il cambiamento che giustifica la richiesta di modifica.

Ricorso per l'affidamento e il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio (figlio naturale)

Oltre a offrire assistenza legale in separazioni e divorzi, lo Studio Negri di Novara si occupa anche della tutela dei figli naturali, ovvero i figli nati al di fuori di un rapporto matrimoniale, che hanno gli stessi diritti dei figli nati da una coppia regolarmente sposata. I genitori, infatti, hanno nei confronti di tutti i figli il diritto e dovere di contribuire alla loro crescita, educazione e mantenimento.
Nel caso in cui i genitori decidano di cessare la convivenza oppure non abbiano mai convissuto, potranno, con l’assistenza dell’avvocato, ricorrere al Tribunale per regolare i lori rapporti negli interessi dei figli. Il Tribunale competente è quello ordinario (e non più il Tribunale dei Minori) del luogo di residenza abituale dei figli.
Il ricorso potrà essere congiunto, ovvero presentato da entrambi i genitori, quando gli stessi, anche con l’ausilio dell’avvocato, abbiano trovato un accordo, oppure giudiziale quando non abbiano trovato l’accordo. In questo caso sarà uno dei due genitori a dare impulso alla procedura, presentando ricorso al Tribunale. In ogni caso i ricorsi saranno redatti dall’avvocato.
I rapporti che si andranno a regolare riguarderanno l’affidamento del figlio minore e il contributo al suo mantenimento. Per i figli minori vige la regola dell’affido condiviso. L’affido esclusivo a uno solo dei due genitori è l’eccezione e viene applicata solo quando il Giudice ritiene che l’affidamento a entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minore. Ognuno dei genitori dovrà contribuire al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il mantenimento dei genitori sarà proporzionato ai redditi di ognuno di loro e al tempo di permanenza dei figli presso l'uno e l’altro genitore.
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